prenotazioni Sospenderle È vietato dalla legge
Riportiamo una sintesi delle modalità di gestione delle liste d’attesa dal sito del Ministero della Salute.
Qual è la normativa nazionale di riferimento sulle liste di attesa?
Sono numerosi gli atti che disciplinano la materia sulle liste di attesa tra cui:
Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021 (Intesa Stato-Regioni del 21 febbraio 2019) che sostituisce il Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2010-2012. Le Regioni e le Province Autonome hanno tempo 60 giorni dall’Intesa per recepire il PNGLA 2019-2021 e adottare un proprio Piano regionale di governo delle liste di attesa; Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 282; Legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 3, comma 8.
Cosa deve riportare la prescrizione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale ai fini della garanzia dei tempi massimi di attesa?
Il medico prescrittore (medico di medicina generale-MMG, pediatra di libera scelta-PLS, specialista in strutture sanitarie pubbliche o accreditate) è tenuto ad indicare sul ricettario SSN:
se si tratta di prima visita/prestazione strumentale oppure di accessi successivi;
la Classe di priorità;
il Quesito diagnostico.
Il Quesito diagnostico descrive il problema di salute che motiva la richiesta di effettuare la prestazione; la Classe di priorità definisce i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie.
Quali sono le classi di priorità per le prestazioni di specialistica ambulatoriale?
Le Classi di priorità previste nel Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021 sono:
Classe U (Urgente), prestazioni da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
Classe B (Breve), prestazioni da eseguire entro 10 giorni;
Classe D (Differibile), prestazioni da eseguire entro 30 giorni per le visite / entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici;
Classe P (Programmata), prestazioni da eseguire entro 120 giorni.
Fino al 31/12/2019 la Classe P è considerata da eseguirsi entro 180 giorni.
È possibile sospendere le prenotazioni delle prestazioni?
Sospendere le attività di prenotazione (fenomeno delle cosiddette liste d’attesa bloccate, agende chiuse) è pratica vietata dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 282. (Finanziaria 2006). —
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