Gessi, il Tar respinge il ricorso La ditta Valli deve bonificare
La società bresciana si era opposta all’ordinanza dell’Arpae sui capannoni Per i giudici la dispersione c’è stata e la contaminazione ha una causa chiara
«È lecito sostenere che le circostanze riscontrate indichino in modo univoco o comunque molto probabile (sicuramente, con una possibilità superiore al 50%) che il fenomeno di dispersione nei terreni limitrofi ai capannoni ci sia stato, che l’unico elemento che poteva ragionevolmente produrre “percolato” era il liquido appartenente ai gessi di defecazione, e che la contaminazione accertata è riconducibile proprio al materiale detenuto dalla ricorrente, dal momento che gli agenti inquinanti rinvenuti in tale terreno corrispondono scientificamente alle sostanze ritrovate nei gessi di defecazione».
È questo il cuore della sentenza con cui il tribunale amministrativo di Parma ha respinto, dopo l’udienza del 18 dicembre scorso, il ricorso della Valli Spa contro l’ordinanza dell’Arpae del 21 dicembre 2018 per la bonifica del sito. Si parla dell’ormai annosa questione dei gessi sotto sequestro nei capannoni di via Righetta, oggetto di una inchiesta penale dopo che le indagini dei carabinieri forestali hanno accertato la loro contaminazione.
A rappresentare l’Arpae, che si è costituita in giudizio insieme al Ministero della Difesa Gruppo carabinieri forestali, sono stati gli avvocati Giovanni Fantini e Maria Elena Boschi. Dall’altra parte la Valli Spa con gli avvocati Ernesto Stajano ed Enrico Campagnano.
Il Consiglio di Stato, a cui già la società bresciana si era rivolta, aveva sollecitato la trattazione del giudizio di merito. E la risposta ora è arrivata. Al centro della questione c’è l’individuazione del responsabile dell’inquinamento.
Per il Tar «la contaminazione dei terreni limitrofi ai capannoni in cui sono stati depositati i gessi di defecazione è oggettiva e confermata dalle stesse analisi». E quale causa della contaminazione si rifà al principio “del più probabile che non” – a cui si rifanno i resistenti – secondo cui «l’inquinamento oggettivamente rilevato fosse riconducibile ad un fenomeno di dispersione nei terreni di alcune sostanze inquinanti riconducibili ai gessi di defecazione (nello specifico, composti organici Idrocarburi C10-C40 e Toluene)». Per il Tar a suffragare queste ipotesi sono alcune circostanze: l’area, che non è stata interessata da precedenti attività agricole; la ricognizione fotografica del Nucleo investigativo che ha accertato fenomeni di dispersione – percolato, in parole semplici –; le condizioni dei capannoni «anche per la evidente precarietà della copertura superiore, che ha potuto facilitare l’ingresso di acqua piovana» tali da poter determinare fuoriuscite di materiali verso l’esterno e la presenza di poliuretano espansa dove c’è stata dispersione, rimedio utilizzato per limitare la fuoriuscita di liquido: «rimedio che può avere un senso soltanto se tale dispersione era stata ritenuta possibile ed effettiva dalla stessa società ricorrente».
Da qui dunque la sentenza che respinge il ricorso, anche per il secondo e terzo motivo sollevato dalla Valli Spa, che giudica corretta l’ordinanza dell’Arpae così come i riferimento normativi ai limiti tabellari per gli inquinati presenti nei gessi di defecazione. —
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