Fabbrico, il Comune battuto al Tar dall’opposizione
Il gruppo di Pedrazzini chiedeva l’accesso agli atti sul palasport, negato per due volte. La sentenza ha dato loro ragione
FABBRICO. Il ricorso al Tar del gruppo di opposizione al quale era stato negato, per due volte, l’accesso agli atti sulla vicenda del palazzetto dello sport? È fondato, secondo i giudici del tribunale amministrativo di Parma, che lo hanno accolto condannando il Comune di Fabbrico al pagamento delle spese di giudizio, pari a 800 euro.
Siamo nell’ottobre del 2019 – il sindaco è già Roberto Ferrari, in carica dal maggio precedente – quando Giovanni Pedrazzini della lista “Uniti per Fabbrico” chiede l’accesso agli atti relativi al procedimento per il risarcimento del danno relativamente all’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione del palazzetto.
Era stata la giunta di Terzi, in precedenza, a rescindere il contratto con il Consorzio stabile Quattroemme che li stava eseguendo, contestando tempi e modalità: una decisione che ha portato la controparte a fare causa con una richiesta di risarcimento danni nei confronti del Comune di Fabbrico. Il 7 ottobre 2019 il Comune nega l’accesso agli atti «ritenendo esclusa, anche per i consiglieri comunali, l’operatività dell’istituto di accesso agli atti giudiziari», si legge nel dispositivo del Tar. Il gruppo di Pedrazzini non si arrende e chiede nuovamente l’accesso agli atti. Il 12 novembre arriva un nuovo diniego.
I giudici del Tar, per arrivare alla sentenza, hanno preso in esame il Decreto legislativo 257/2000, secondo cui «i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato». Per il Tar «la giurisprudenza è univoca» e cita una sentenza del Tar della Sicilia che parla di un «non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione».
Anche il regolamento del Comune di Fabbrico sancisce questo diritto. Tanto basta al Tar per accogliere il ricorso, perché – recita la sentenza – la richiesta di Giovanni Pedrazzini e dei suoi «era motivata, in vista della trattazione consigliare di questioni che, in ipotesi, avrebbero potuto incidere, sotto il profilo finanziario, sulla corretta tenuta del bilancio dell’ente».
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