Gnoni in pensione batte il Comune al Tar
L’ex dirigente del servizio legale contro il regolamento dell’Avvocatura dell’amministrazione. I giudici gli danno ragione
Evaristo Sparvieri
REGGIO EMILIA
Non è stato un addio completamente pacifico quello fra Santo Gnoni e il Comune di Reggio Emilia, dove per anni è stato dirigente del Servizio Legale. Un pensionamento arrivato nelle scorse settimane, praticamente quasi in concomitanza con una sentenza del Tar che ha accolto il ricorso presentato proprio dall’ex dirigente contro l’amministrazione comunale di cui ha fatto parte per tantissimi anni.
IL REGOLAMENTO
Oggetto del contendere, il regolamento dell’Avvocatura Comunale e le norme in esso contenute sui compensi, finito in passato sotto i rilievi della Ragioneria dello Stato, modificato dall’amministrazione ma contestato anche da altri avvocati del servizio legale del Comune, che al pari di Gnoni nei mesi scorsi si sono rivolti al Tribunale amministrativo di Parma per far valere le loro ragioni.
IL MINISTERO
Nel ricorso, Gnoni ha contestato la delibera del Comune di approvazione del Regolamento e ogni atto ad esso collegato, chiedendone l’annullamento, chiamando in causa anche il ministero dell’Economia, di cui la Ragioneria generale di Stato è espressione. Quest’ultima, infatti, secondo quanto si legge nella sentenza emessa l’11 febbraio scorso dai giudici della Camera di consiglio (composto dalla presidente Germana Panzironi, dal consigliere estensore Marco Poppi e da Roberto Lombardi, primo referendario), effettuò un’ispezione in municipio dal 2 al 23 marzo 2017, dopo la quale mosse dei rilievi amministrativi e contabili contenuti in una relazione che metteva in evidenza anche alcuni aspetti del Regolamento sull’Avvocatura comunale, sempre nel 2017 poi uniformato dal Comune sulla base della norma nazionale per la quale il riparto delle somme recuperate “tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni” avviene in caso di “sentenza favorevole” con “modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva”.
DEDUZIONI
Una battaglia a suon di deduzioni e controdeduzioni fra l’ente locale e la Ragioneria dello Stato, proseguito fino al 2019, fino ad arrivare alla delibera diventata oggetto di impugnazione da parte dell’ex dirigente, in particolare nell’articolo 8, dove si evidenzia che “sono ricondotti a compenso esclusivamente i provvedimenti giurisdizionali che entrino nel pieno merito della controversia”, aggiungendo che “non sono ricondotti a compenso: i provvedimenti giurisdizionali a valenza cautelare; i provvedimenti giurisdizionali a valenza procedurale – di rito (ad esempio, di perenzione/estinzione del giudizio; inammissibilità/irricevibilità/improcedibilità, cessazione della materia del contendere; le transazioni o altri accordi stragiudiziali che blocchino l’azione in contestazione)”.
COMPENSI
Una norma che non è andata giù agli avvocati comunali, Gnoni compreso, che ha deciso di presentare ricorso, contro il quale il Comune si è costituito in giudizio il 7 ottobre 2019, presentando una memoria il 10 gennaio scorso nella quale eccepiva un elenco di considerazioni. In particolare, il Comune ha avanzato riserva sull’ammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, «avendo il ricorrente sollevato questioni afferenti alla remunerazione delle prestazioni lavorative nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato». E ancora: per difetto di interesse, «avendo il ricorrente censurato disposizioni regolamentari senza contestazione alcuna di atti applicativi». E, infine, per omessa impugnazione della presupposta Relazione del Mef, «in pretesa esecuzione della quale il Comune modificava il proprio Regolamento». Oltre all’inammissibilità, inoltre, secondo il Comune il ricorso era infondato anche nel merito.
GIUDIZIO
Anche il ministero si è costituito il 29 ottobre 2019, integrando le proprie difese con una memoria del 14 gennaio 2020, eccependo: il proprio difetto di legittimazione passiva; l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del presupposto, e modificato, Regolamento del 2017 e “in via del tutto subordinata”, l’infondatezza nel merito del ricorso.
La sentenza
Dopo al presentazione delle rispettive memorie, depositate il 21 gennaio scorso, l’11 febbraio la causa è andata a sentenza: un pronunciamento nel quale viene di fatto smontata la difesa del Comune, rappresentato dall’avvocato Alberto Bertoi, sottolineando inoltre che la relazione della Ragioneria generale dello Stato – da cui ha avuto inizio tutta la contesa – “non dettava alcuna prescrizione tale da vincolare la successiva condotta dell’Ente locale”. Di conseguenza, “in quanto atto di indirizzo inidoneo a vincolare le successive determinazioni del Comune, non può essere riconosciuta una diretta lesività”.
CINQUE PUNTI
Quanto a Gnoni, ha affidato le sue censure a cinque diversi aspetti, chiamando in supporto anche quanto previsto in termini di compensi dal Contratto collettivo nazionale. Doglianze tutte considerate valide dal collegio giudicante, in una lunga e articolata sentenza in cui sono richiamate numerose norme e precedenti in altri Tar italiani: «In altri termini – si legge nel documento – si rileva l’illegittimità delle modifiche impugnate nella misura in cui sono espressione di una formalistica interpretazione della locuzione “sentenza favorevole” limitata ai soli provvedimenti qualificabili come “sentenze”, peraltro di solo merito, prevedendo una esclusione, determinata in via preventiva e generalizzata, delle “propine” a fronte di sentenze di rito, o di altri provvedimenti o definizioni stragiudiziali in assenza di ogni considerazione circa l’eventuale effetto satisfattivo determinatosi». Previa estromissione del Ministero dell’Economia, i giudici hanno quindi condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio (1.500 euro più Iva), ordinando di rendere immediatamente eseguibile quanto contenuto nella sentenza. —
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