Respinto il ricorso contro l’Arena Rcf «Legittimo l’iter amministrativo»
Inammissibili per i giudici di Parma le richieste avanzate dall’associazione Rurali: «I loro interessi non saranno lesi»
REGGIO EMILIA
È stato del tutto legittimo l’iter amministrativo iniziato a novembre del 2017 per la realizzazione della maxi arena per concerti sull'area non operativa del Campovolo di Reggio Emilia (oggi Arena Rcf).
La contestazione
A contestarlo era stata l'associazione “Rurali reggiani” con un ricorso presentato nel 2018 contro Comune e Aeroporto (a cui si è aggiunto nel 2019 anche la società attuatrice C.Volo) su cui si è espressa – respingendolo in toto – la prima sezione del Tar di Parma. La sentenza, pubblicata l’altro ieri, è stata emessa il 20 febbraio scorso. In dettaglio i “Rurali” avevano impugnato una lunga serie di atti – a cominciare da una delibera del consiglio comunale di Reggio del 13 novembre di due anni fa – tutti connessi alle autorizzazioni urbanistiche per l’Arena. Che secondo i ricorrenti avrebbe generato «un eccessivo impatto nel contesto rurale di insediamento, con grave pregiudizio delle attività agricole e, in particolare, di quelle rientranti nella filiera produttiva del formaggio Parmigiano Reggiano che si esercitano in zona».
I RISCHI
Tra i rischi paventati nel ricorso quello di un «sovraccarico di auto in transito» impedendo il passaggio dei mezzi agricoli, «impedimenti vari al trasporto del latte dagli allevamenti ai caseifici», una riduzione della «lattazione delle bovine bombardate in una vasta zona dalle onde sonore» e pericoli «creati dallo smaltimento degli efflussi dai servizi igienici progettati stante la previsione di convogliarli nel torrente Rodano le cui acque sono utilizzate per irrigare i campi». Evidenziato anche il possibile danneggiamento per «invasione dei terreni a vocazione agricola (adibiti alla coltivazione del foraggio) che verrebbero utilizzati, nelle date degli eventi come parcheggio».
I Giudici
Di opinione contraria i giudici, secondo cui «gli interessi tutelati dall'associazione sintetizzabili nella tutela e valorizzazione del patrimonio rurale reggiano, in alcun modo possono, essere lesi da un provvedimento che, declassando la struttura (l'aeroporto), non può che determinare un ridimensionamento, e quindi un minor impatto, delle attività aeroportuali sul territorio circostante». L’opera contestata, si legge poi nella sentenza «insiste interamente in area demaniale, non destinata all'esercizio di alcuna attività agricola e non prevede, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la sottrazione di significative superfici di prati stabili durante l'intera stagione del foraggio che sta alla base del Parmigiano Reggiano». Quanto alla natura del ricorso, dice in sostanza il Tar, non avrebbe nulla a che fare con la tutela del patrimonio agricolo. «L’obiettivo effettivamente perseguito dai ricorrenti è l’inibizione della progettata realizzazione dell’arena grandi eventi», scrivono i giudici, in quanto «proprietari o utilizzatori a fini produttivi di fondi agricoli posti a corona della progettata opera di interesse pubblico, in alcun modo incisi dalla realizzazione da essi contestata». Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, «con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo (2.000 oltre spese generali, Iva e cassa previdenziale avvocati in favore di ciascuna parte costituita). —
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