Chi è malato ma circola rischia multa e arresto fino a 18 mesi
Il Governo ha modificato un Regio Decreto del 1933 Il codice penale per i delitti contro la salute pubblica prevede fino a 18 anni
REGGIO EMILIA
Per chi viola la quarantena è previsto l’arresto da 3 a 18 mesi ed una ammenda da 500 a 5mila euro. È quanto prevede il Decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) del 26 marzo.
Il decreto ha depenalizzazione le trasgressioni compiute fino al 25 marzo. La sanzione penale è stata trasformata in sanzione amministrativa pari a 200 euro di multa. Al contrario i positivi in quarantena stretta si rendono responsabili del reato - di epidemia colposa per il semplice fatto di uscire di casa, anche se non infetta nessuno. Questo il testo del Dpcm: «Qualora la condotta sia palesemente illecita, come nei casi di mancato rispetto della quarantena, «salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (delitto colposo contro la salute pubblica) o comunque più grave reato», la violazione della misura verrà punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. Al comma 1 dell’articolo 260 del regio decreto le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000». Va ricordato che chi è incensurato per condanne fino a 18 mesi gode della sospensione della pena.
L’articolo 452 del codice penale a cui si fa riferimento (delitti colposi contro la salute pubblica) recita: «Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 (epidemia) e 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari) e art. 440-445 (adulterazione di sostanze alimentari) è punito: 1) con la reclusione da tre a dodici anni; 2) con la reclusione da sei mesi a tre anni; 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni», a seconda delle variabili.
L’infetto che circolando diffonde il contagio è imputabile, teoricamente, perfino di omicidio. Lo scopo del Governo è stato dunque quello di attuare un giro di vite nei confronti di chi adotta comportamenti irresponsabili e non intasare i tribunale alla ripresa delle normali attività.
La normativa principale è il “Testo unico delle leggi sanitarie”, in particolare il Regio Decreto del 1933 n. 947 nel quale Vittorio Emanuele III, approvava 394 articoli e li firmava insieme a Mussolini.
L’attuale Governo - che ha rimaneggiato il Regio Decreto soprattutto per definire competenze e obblighi di Comuni, Regioni e professionisti sanitari - sul fronte repressivo ha rimodulato le pene detentive e pecunarie. —
Am. P
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