Prostituta cacciata due volte da Reggio resta e viene assolta «Non è un reato»
Il difensore della giovane: «La Cassazione parla chiaro L’allontanamento va legato ad altri illeciti, non al meretricio»
Tiziano Soresina
REGGIO EMILIA
Le retate antiprostituzione si susseguono nella nostra città – con la via Emilia come tratto a luci rosse più battuto – e nei confronti delle procaci ragazze (spesso straniere) che si vendono in strada scocca l’ordine di allontanamento, con ovviamente provvedimenti ben più duri nei confronti di chi “orchestra” e sfrutta quest’attività.
SCONTRO IN AULA
Ma è sugli allontanamenti delle prostitute che al palazzo di giustizia si arriva ad un vero e proprio scontro legale, con riferimenti legislativi importanti. Come è accaduto di recente in tribunale per un’avvenente rumena che pochi anni fa – quando aveva 25-26 anni – per due volte è stata individuata dalla polizia mentre si prostituiva in strada, da qui i susseguenti decreti di allontanamento disposti dal questore (il prima firmato da Isabella Fusiello, il secondo da Antonio Sbordone).
L’INCHIESTA
Due provvedimenti che la giovane dell’Est europeo non ha rispettato, il che ha fatto scattare l’inchiesta da parte del pm Laura Galli che ha portato a giudizio la rumena per quella doppia inottemperanza. E davanti al giudice Giovanni Ghini l’avvocato difensore Ernesto D’Andrea ha contestato l’efficacia degli atti di allontanamento della sua assistita.
LA SUPREMA CORTE
La prostituzione non è un reato – ha spiegato l’avvocato D’Andrea – e il questore non può emettere questa tipologia di provvedimento, anche laddove si generino problematiche di igiene, degrado e ordine pubblico o danno ai minori. Questo tipo di provvedimento per la Cassazione può essere emesso solo ove si accerti che le problematiche di igiene, degrado, ordine pubblico o danno ai minori (o di altro tipo) conseguano alla commissione di un reato, ma la prostituzione in sè non è un reato». Sul tema la Suprema Corte ha preso più di una decisione, rimarcando in sentenza che “l’esercizio della prostituzione in sè non rientra fra le categorie delle persone pericolose ai sensi della vigente normativa, nè può ritenersi condotta di reato quella consistente in fatti di adescamento stante la depenalizzazione. È del tutto evidente, sul punto, che l’offesa o la messa in pericolo dei beni indicati in detta norma (l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, sicurezza o tranquillità pubblica) per essere rilevante – rimarcano i giudici cassazionisti – deve discendere da veri e propri reati ascrivibili al soggetto e non da condotta in sè non costituente reato».
LA DECISIONE
Quindi sulla base di questi precedenti giurisprudenziali il difensore ha chiesto l’assoluzione per la giovane rumena, oltre all’annullamento dei due ordini del questore.
Mentre la Procura ha chiesto 40 giorni di reclusione (pena sospesa) sostenendo che i fatti sono gravi perché la prostituzione in strada genera degrado, insicurezza sociale, oltre che un danno per i minorenni che risiedono nei luoghi dove avviene il meretricio.
Il giudice Ghini è uscito dalla camera di consiglio con una sentenza d’assoluzione («perché il fatto non sussiste») e ha annullato i provvedimenti presi a suo tempo nei confronti dell’imputata. —
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