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Tangenziale: «Il Comune ha perso due cause con annullamento del Poc»

Tangenziale: «Il Comune ha perso due cause con annullamento del Poc»

L’avvocato Della Fontana, legale dei ricorrenti per il progetto, interviene sulle contestazioni effettuate dall’amministrazione comunale

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NOVELLARA. L’avvocato Giovan Ludovico Della Fontana del foro di Modena interviene per replicare all’intervento firmato da Elena Carletti e dall’avvocato Mauro Rossi – pubblicato il 15 novembre sulla Gazzetta – con cui il sindaco e il legale dal Comune di Novellara hanno fornito puntualizzazioni sull’annosa questione della tangenziale del paese.

L’avvocato Della Fontana, esperto di diritto amministrativo, nel difendere le istanze di alcuni cittadini novellaresi afferma di avere vinto due cause davanti al giudice amministrativo che hanno dato torto al Comune di Novellara, con la conseguente invalidità del Poc (Piano operativo comunale), circostanza che rende necessaria la riprogrammazione dell’opera.

«Contrariamente a quanto afferma il Comune, un ricorso al Tar del 2015 esiste ed è stato, peraltro, perso dal Comune di Novellara – afferma il legale –. Con questo ricorso è stato impugnato il Piano operativo comunale (Poc) relativo al tratto non ancora costruito di tangenziale, comprensivo anche del tratto oggetto del secondo sottostralcio, quello tra via Valle e la Provinciale per Reggiolo. Nello specifico, la sentenza numero 5919 del 2019 del Consiglio di Stato ha confermato la sentenza numero 63 del 2016 del Tar di Parma, annullando il Poc. In precedenza, con sentenza numero .4214 del 2014, il Consiglio di Stato aveva annullato il primo Poc della tangenziale. Significa che il Comune ha perso due cause che hanno portato all’annullamento del Poc, circostanza peraltro molto rara nel diritto amministrativo».

Il Comune aveva anche smentito che alla base delle azioni legali in sede amministrativa ci fossero irregolarità nella disciplina degli espropri, ma il legale chiarisce che «la causa è inizialmente sorta, e poi è stata persa dal Comune di Novellara, proprio sul tema espropri. La sentenza del Tar numero 63 del 2016, confermata dalla sentenza del Consiglio di stato numero 5919 del 2019, ha accertato che il vincolo espropriativo è decaduto nel 2011, non essendo state ultimate le espropriazioni entro tale anno, ed ha ritenuto illegittima l’ulteriore reiterazione del vincolo espropriativo disposta con il Poc. Si tratta, quindi, di un vizio sostanziale e non “procedurale”, come erroneamente affermato dagli amministratori novellaresi».

Sulla futura ultimazione della tangenziale – circostanza peraltro mai smentita dalla Gazzetta – Della Fontana sottolinea che «l’affermazione “è fatta salva la possibilità di una nuova programmazione che assicuri il completamento delle opere” (contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato 5919/19, ai sensi del comma 3 ter dell’articolo 13, come introdotto dall’articolo 7 della sopravvenuta legge regionale numero 18 del 2017), è stata svolta ad abbondanza e non ha alcuna efficacia di giudicato».

Rimane anche confermato che parte della documentazione tecnica presentata ai fini della Valutazione preventiva di impatto ambientale non era aggiornata. In particolare, una mappa risalente al 2004 non raffigurava il nuovo quartiere Principessa (facente parte del centro abitato) che al momento della presentazione della documentazione lambisce il corridoio lasciato a disposizione per la costruzione dell’infrastruttura. Stando alla nota del Comune, in base al Codice della strada non risponderebbe a verità che il tracciato attraverserebbe il centro abitato, ma si tratta di un tema oggetto del ricorso attualmente pendente al Tar di Parma, a seguito dell’urbanizzazione degli ultimi decenni (il quartiere Principessa citato sopra) e alle leggi europee più stringenti sulla costruzione di strade al alto scorrimento. Gli amministratori stessi, nel Piano strutturale comunale, chiariscono che il tracciato «per un breve tratto, passa fra una zona residenziale (il quartiere Principessa, ndr) e quella industriale». Anche la rotonda prevista su via Valle sarebbe ricompresa nel centro abitato, in base alla delibera della giunta di Novellara numero 30 del 2009 che fissa il limite del centro abitato al Mulino di Sotto, appena oltre la rotonda. Tale documento è stato presentato dall’avvocato Della Fontana nel giudizio pendente al Tar di Parma. Da nessuna parte, infine, è mai stato affermato che il Tar di Parma e del Lazio abbiano sospeso gli atti impugnati con i due ricorsi attualmente pendenti o che il Comune si muova in maniera illegittima.

A inizio dicembre è prevista un’udienza al Tar di Parma per un ricorso depositato nel 2018 su presunti vizi e irregolarità da parte degli amministratori pubblici. In caso di accoglimento del ricorso, potrebbe esserci la sospensione dei lavori che stanno per iniziare in questi giorni.

Un altro ricorso sul tratto in cantieramento è pendente al Tar del Lazio, dove è stato depositato nel 2010. —

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