Il Tar boccia l’ordinanza del Comune sul Concrete green
Accolto il ricorso della ditta Tavellin: per i giudici non sussisteva l’urgenza Contestato l’assunto tra la realizzazione della strada e l’abbandono di rifiuti
NOVELLARA
I giudici del Tar hanno accolto il ricorso contro l’ordinanza del Comune di Novellara del 13 gennaio 2020 con cui si ordinava alla società di Cerea (Verona) che ha realizzato l’opera e alla società agricola Prandi e Frrabue (proprietaria del fondo) di provvedere entro 90 giorni alla rimozione dei rifiuti pericolosi abbandonati in località Campo Bilanti: si parla della carraia e del piazzale realizzato in Concrete green al centro di una indagine penale condotta dai carabinieri forestali del Nipaaf di Reggio Emilia, e coordinata dal sostituto procuratore Iacopo Berardi.
Secondo l’inchiesta penale – che va avanti nei confronti della ditta Tavellin – le campionature del materiale usato per la carraia avrebbero rilevato una presenza di sostanze pericolose, al punto da equiparare la realizzazione della strada a un importante abbandono di rifiuti. Quello che i giudici amministrativi rilevano è che, dal punto di vista edilizio, non ci si troverebbe di fronte a un abuso. Perché se è vero che nel gennaio del 2019, a seguito di un sopralluogo della polizia locale dei tecnici dello Sportello Unico per l’edilizia, veniva rilevata l’esecuzione «di opere non assentite», tanto che nel febbraio successivo il Comune emette un’ordinanza di sospensione dei lavori e di demolizione, a marzo 2019 la società agricola richiese un’autorizzazione paesaggistica “in difformità” e il Comune gliela ha anche rilasciata, il 23 luglio successivo. Per il Tar «deve rilevarsi la perplessità della complessiva condotta dell’amministrazione, che avviava le attività tese ad accertare la conformità del prodotto fornito» da Tavellin «parallelamente allo svolgimento del procedimento autorizzativo, demandando ai carabinieri forestali accertamenti che avrebbero dovuto costituire oggetto dell’istruttoria propedeutica al rilascio del titolo abilitativo».
Non passa inoltre la contestazione del Comune per l’omessa notifica ai Forestali: per il Tar l’ordinanza impugnata rientra nelle competenze, nelle responsabilità, dell’amministrazione. E contesta anche il tipo di ordinanza emessa (di tipo contingibile e urgente): la sentenza parla di «insussistenza delle prescritte ragioni di urgenza».
Resta la questione cuore dell’inchiesta penale: le sostanze pericolose evidenziate dalle analisi svolte sul materiale (effettuato da una società privata incaricata dal Comune, e non da Arpae a cui erano state sollecitate e questo punto il Tar lo evidenzia).
Per i giudici di Parma nell’istruttoria «manca una concreta verifica» dell’assunto per cui la realizzazione della strada è paragonata (anche penalmente, ma di questo se ne discuterà in altra sede) a un abbandono di rifiuti.
Sulla sentenza il Comune interviene: «L’ordinanza comunale è stata emanata su espressa richiesta dei carabinieri forestali di Reggio Emilia, dalle cui indagini risultava che tale materiale avrebbe presentato natura di rifiuto. L’ordinanza annullata dal Tar era stata preceduta da altra ordinanza comunale, con cui veniva contestata la difformità, sul piano edilizio, dell’opera realizzata rispetto al progetto presentato (la carraia ha assunto dimensioni significativamente maggiori rispetto a quanto autorizzato dal Comune): questa prima ordinanza in materia edilizia non è mai stata contestata e la sanatoria richiesta non è ancora intervenuta, in attesa del giudizio del Tar sulla seconda ordinanza. L’amministrazione prende ora atto della sentenza e si riserva i necessari approfondimenti al fine di valutare il percorso da intraprendere». —
Elisa Pederzoli
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