«Una materia controversa Ma la posizione del giudice non è affatto isolata»
Luca Vespignani, docente di Diritto Costituzionale all’Unimore «L’orientamento prevalente? La Costituzione non è stata violata»
L’ESPERTO
«Quella dei Dpcm è una materia controversa e delicata. L’orientamento prevalente è che la Costituzione non sia stata violata, ma non è isolata la posizione del giudice».
Così il professor Luca Vespignani, docente Unimore di Diritto Costituzionale, commenta la sentenza.
Professore cosa ne pensa?
«Premetto che non ho letto il provvedimento per intero, ma solo stralci e ciò condiziona l’appropriatezza del mio intervento. Innanzitutto le limitazioni introdotte dai Dpcm vengono ricondotte alla libertà personale (articolo 13) mentre sarebbe più corretto fare riferimento alla libertà di circolazione (articolo 16). Questo perché la limitazione alla libertà personale prevede una costrizione fisica, come un Tso o gli arresti domiciliari, che in questo caso non è così evidente. Se si inquadra il perimetro nella libertà di circolazione viene meno uno degli elementi che il giudice ritiene cogenti, cioè che i provvedimenti limitativi della libertà debbano essere presi dall’autorità giudiziaria: mentre per arrestare qualcuno serve la firma di un giudice, le limitazioni alla libertà di circolazione può disporle anche l’autorità di pubblica sicurezza (forze dell’ordine) o un’autorità amministrativa. Non c’è quella che si chiama una riserva di giurisdizione. Rimane però il problema presente in entrambi gli articoli 13 e 16: le limitazioni di queste due libertà (personale e di circolazione) devono essere necessariamente stabilite da una legge, una fonte primaria. Il Dpcm è un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, un atto di livello inferiore rispetto a una legge. Questa a mio avviso è l’obiezione più forte della sentenza».
Sulla libertà personale costituzionalisti e esperti di diritto si sono spaccati?
«In realtà i costituzionalisti non si sono spaccati più di tanto. L’orientamento prevalente è che non si siano verificate rotture della Costituzione e ci sia mossi in un quadro complesso, ai limiti, ma senza uscire dal tracciato costituzionale».
Precedenti storici?
«Ci sono altri ordinamenti che prevedono espressamente una disciplina dello stato d’emergenza, anche sanitaria, ad esempio quello spagnolo o francese. Nella nostra Costituzione invece è previsto solo lo stato di guerra (articolo 78), con attribuzione al governo dei poteri necessari. Nessuno ha pensato a una pandemia. In mancanza di una disciplina costituzionale in Italia si è fatto riferimento al codice della Protezione civile. Si è applicato ciò che si aveva a disposizione».
Si tratta di una dimenticanza dei padri costituenti?
«No è una scelta, forse effettuata alle luce delle esperienze del passato. Nella Repubblica di Weimar ad esempio la frequente applicazione dell’articolo 48 sullo stato di emergenza è stata ritenuta una delle cause dell’avvento al potere di Hitler. La nostra Costituzione non prevede una disciplina specifica ma solo uno strumento temporaneo come i decreti-legge, con durata di 60 giorni. Poi vanno convertiti in legge pena la decadenza».
Come mai i Dpcm prima erano “sconosciuti”?
«Come strumento della Protezione civile sono stati usati, ad esempio in occasione di terremoti».
Ma un giudice può dichiarare incostituzionale un atto senza rivolgersi alla Corte Costituzionale?
«In questo caso sì, perché di fronte alla Corte Costituzionale si possono impugnare soltanto le leggi e gli atti aventi forza di legge (cioè i decreti-legge e i decreti legislativi), i Dpcm non lo sono e non possono essere impugnati. D’altronde l’autonomia e l’indipendenza anche del singolo magistrato resta un valore inviolabile; semmai la decisione potrà essere impugnata e riformata da un altro giudice». —
Am.P.
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