Morì per overdose Prosciolti spacciatore e chi diede l’allarme
Il pusher nega e la difesa fa valere una norma europea «Non il pm, ma il giudice poteva dare l’accesso ai tabulati»
Tiziano Soresina
reggio emilia. L’accusa era di quelle infamanti per il tunisino 34enne Walid Badah, cioè l’aver venduto un mix micidiale di droghe (cocaina ed eroina) causando la morte – l’11 aprile 2019 – del 38enne Giuseppe Moscato per overdose.
In quel tragico pomeriggio primaverile di due anni fa era stato necessario far intervenire l’unità cinofila della polizia locale, con il cane Viktor, per trovare il corpo del 38enne fra la folta vegetazione nei pressi di piazzale Europa, dopo che una telefonata (si scoprirà successivamente fatta da un amico) aveva segnalato una persona agonizzante a terra. Era scattata un’inchiesta della polizia, coordinata dalla pm Valentina Salvi. E dai tabulati telefonici veniva estrapolato l’ultimo numero chiamato quel giorno da Moscato, per gli inquirenti il contatto per acquistare la sostanza stupefacente fatale. Un numero di cellulare non riconducibile però ad un’identità. Poi nel luglio 2019 veniva arrestato per spaccio di droga Badah ed alcuni acquirenti indicavano i contatti telefonici con il nordafricano sempre con un determinato numero di cellulare, rivelatosi quell’ultimo trovato nei tabulati telefonici di Moscato. A quel punto è scattata per Badah una nuova accusa (morte come conseguenza di altro reato) relativa al decesso del 38enne per overdose. Una vendita-killer che il tunisino ha sempre negato, a cui si è aggiunta – di recente – la svolta difensiva nell’udienza preliminare davanti al gup Luca Ramponi. L’avvocato Federico Bertani ha, infatti, dimostrato come i tabulati telefonici utilizzati per incolpare il suo assistito fossero inutilizzabili, perché la competenza ad autorizzare l’accesso a tali dati può essere solo di un giudice e non del pubblico ministero, come stabilito da una precisa sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione Europea. Normativa europea che su questo tasto è già stata applicata nel marzo di quest’anno da un gip del tribunale di Roma e che l’avvocato Bertani ha documentato in aula. Il difensore del nordafricano ha sottolineato come questa disposizione europea garantisce un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi connessi alla necessità dell’indagine nell’ambito della lotta contro la criminalità e, dall’altro, i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Tesi accolta dal gup Ramponi che ha decretato il «non luogo a procedere» per l’imputato (in precedenza la Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio). Prosciolto anche l’amico 44enne (difeso dall’avvocatessa Annalisa Bertolini) che fece la telefonata al 118: la sua non fu omissione di soccorso.
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