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TIFO VIOLENTO 

Lanciò un tombino in curva Perde il ricorso sul Daspo

Ambra Prati
Lanciò un tombino in curva Perde il ricorso sul Daspo

Un ultrà granata si rese protagonista degli scontri nel derby a Parma nel 2017 Il Tar: «Fatto di estrema gravità». Non può avvicinarsi ai luoghi dove c’è la Regia

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Ambra Prati

REGGIO EMILIA. Fa ricorso al Tar per rimuovere il Daspo che gli vietava qualsiasi partita della Reggiana per cinque anni.

Aveva tirato un tombino, e i giudici amministrativi hanno deciso di respingere l’impugnazione. È quanto ha deciso, con pubblicazione della sentenza il 12 ottobre scorso, il Tar di Parma a proposito di un ultras reggiano di 31 anni.

L’episodio si è inserito nei disordini che macchiarono il derby calcistico Parma-Reggiana del 7 maggio 2017 allo stadio Tardini di Parma: un’attesa sfida di ritorno di Lega Pro (stagione 2016/2017), durante la quale la tifoseria granata aveva creato non pochi problemi di ordine pubblico.

Tra gli spettatori tifosi della Reggiana il 31enne che, durante la partita di calcio insieme ad altri ultras granata, «afferrava un tombino di ghisa prelevato in loco e, cercando di nascondere la sua identità alle telecamere posizionate all’interno dello stadio, aiutato da altri sferrava ripetutamente il tombino, usato come martello, contro la barriera di plexiglass. Identificato grazie alle telecamere, la questura di Parma ha disposto il divieto di accesso per cinque anni» allo stadio.

L’11 aprile 2018 il 31enne ha impugnato e depositato, tramite gli avvocati Giovanni Adami e Annalisa Bassi, un ricorso al Tar, chiedendo l’annullamento del Daspo per due motivi: per un difetto di motivazione in merito «al massimo della durata del provvedimento interdittivo», che si baserebbe «su presupposti errati»; e per «indeterminatezza» poiché «il provvedimento del questore di Parma è generico» e «non prescrive quali sono i luoghi ai quali non si deve avvicinare».

Sul primo punto il Tar ha osservato che «il provvedimento risulta compiutamente motivato»: è stata comminata la durata massima consentita «per l’estrema gravità del fatto, documentato con fotogrammi depositati agli atti» («l’aver tentato di utilizzare un chiusino in ghisa per tentare di sfondare la barriera che divide il terreno di gioco costituisce una condotta estremamente grave, che deve essere valutata con il massimo rigore») e per «i pregiudizi di polizia» del tifoso (che era stato tratto in arresto ed era «solito accompagnarsi a persone pluriupregiudicate»).

Perciò i giudici hanno ritenuto «irrilevante che il soggetto non fosse già stato destinatario di altri Daspo».

Anche il secondo punto, secondo il Tar, è «palesemente infondato» perché «il provvedimento non è generico»: segue il lungo elenco dei campionati e tornei con divieto di accesso, esteso «alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill e a tutti i luoghi interessati al transito o alla sosta o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle partite di calcio della Reggiana A.C., compreso lo stadio Città del Tricolore» e le vie adiacenti.

«Si evince chiaramente che il predetto divieto rispetta compiutamente il dettato dei luoghi. Le manifestazioni sportive sono state specificamente indicate e consistono unicamente nelle manifestazioni calcistiche e non di altri sport» e in particolare «le partite della squadra Reggiana».

In conclusione la Sezione Prima del Tar (presidente Germana Panzironi) ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente «al pagamento delle spese processuali nei confronti del Ministero dell’interno e della questura di Parma, liquidate in tremila euro».

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