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tentato omicidio a Coviolo 

«Illogico ritenere Lombardo inattendibile Non chiarite le parole del pentito Valerio»

Tiziano Soresina
«Illogico ritenere Lombardo inattendibile Non chiarite le parole del pentito Valerio»

Ecco le motivazioni della sentenza di Cassazione che riportano l’imputato Gino Renato sotto processo in Appello

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Tiziano Soresina

reggio emilia. Con tempi processuali ancora incerti, verrà riaffrontata in Appello – come deciso nel settembre scorso dalla Cassazione – la spinosa vicenda del tentato omicidio dell’imprenditore edile calabrese Vito Lombardo che avvenne oltre undici anni fa. Da allora sono accadute molte cose: la vittima nel frattempo è morta per le conseguenze di una polmonite, mentre l’unico imputato (il cutrese 76enne Gino Renato) è stato condannato in primo grado, poi assolto in Appello ed ora rimesso davanti ad una Corte di secondo grado come disposto dalla Cassazione con una sentenza di annullamento con rinvio.

Ma cosa dice il verdetto della Suprema Corte? Ha in pratica preso a picconate la sentenza di secondo grado, concludendo in modo tranchant che «il giudizio assolutorio è fondato su un giudizio di non attendibilità della testimonianza della persona offesa (Lombardo, ndr) in ordine all’identità dello sparatore (Renato, ndr), prova diretta e non indiziaria, risulta quindi sorretto da motivazione, in parte, assente e, in parte, contraddittoria e manifestamente illogica, che impone l’annullamento della sentenza di Appello».

Entrando nei dettagli della valutazione della testimonianza di Lombardo, si parte nella sentenza sull’attendibilità delle sue parole quando ha indicato Renato come chi gli ha sparato. Un tema delicato, che in Appello aveva portato i giudici a nominare un nuovo perito. «La sentenza di Appello ha ripercorso il parere dato dal perito nell’elaborato depositato e nell’esame a dibattimento, ed ha quindi valorizzato il fatto che “la perizia non è stata in grado di escludere la possibilità di una ricostruzione alterata del ricordo rispetto alla realtà, nella fase del riconoscimento”. Ora, al perito non era stato chiesto un giudizio sulla veridicità o sulla attendibilità delle dichiarazioni del teste Lombardo – scrive la prima sezione penale della Cassazione – bensì sulla sua capacità testimoniale e dunque sulla capacità di riferire quanto visto o udito in termini aderenti alla realtà di quanto visto o udito. La sentenza dà atto che al quesito il perito, valutate le condizioni fisiche nelle quali il teste si era trovato e tenuto conto della letteratura scientifica, aveva risposto positivamente. Nel corso dell’esame era stato approfondito il tema relativo alla formazione del ricordo nel caso di evento traumatico, e, secondo quanto riporta la sentenza di Appello, il perito aveva affermato che “Un paziente sotto farmaci, in condizioni particolarmente gravi, con problematiche respiratorie e fluttuazioni dello stato di coscienza, può anche aver avuto sensazioni di ricordo o di ricostruzioni del ricordo che non necessariamente rispondono alla realtà”, aggiungendo che “però è solo un’ipotesi che il perito non è in grado di verificare rispetto al caso concreto”. La valutazione compiuta dalla Corte di appello – rimarca la Cassazione – è dunque motivata in modo manifestamente illogico e contraddittorio».

Poi arriva la bacchettata su quanto riferito dal pentito Antonio Valerio, in quanto l’Appello ha acquisito un verbale riempito dal collaboratore di giustizia in un altro ambito, in cui dice di aver saputo dal boss Nicolino Grande Aracri che fu un altro(e lo indica) a sparare «dietro una siepe, un bidone della spazzatura». Una smentita al racconto di Lombardo. «Il giudice di Appello non fonda il giudizio su queste dichiarazioni, ma comunque le utilizza come fonte di informazioni incompatibili con le dichiarazioni dell’unico teste di accusa, e quindi comunque quell’apporto dichiarativo – ribatte la Cassazione – doveva essere valutato sotto i profili della oggettiva attendibilità e della credibilità soggettiva del dichiarante diretto e delle sue fonti informative. Valutazione che l’Appello ha del tutto omesso».

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