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Congedi dal lavoro: ecco come orientarsi tra le tante opportunità

Congedi dal lavoro: ecco come orientarsi tra le tante opportunità

Dai motivi di studio a quelli personali:

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Congedo parentale, per malattia, matrimoniale. Oppure congedo per motivi medico-sanitari, per lo svolgimento di cariche pubbliche, per le donne vittime di violenza o per chi presta servizio sotto le armi. E poi ci sono l’aspettativa, i permessi per lutto o quelli per chi dona il sangue. Quella delle assenze legittime dal lavoro è una galassia ampia, variegata e spesso poco conosciuta.

Anni di lotte sindacali hanno dato ai lavoratori subordinati la possibilità di beneficiare di periodi, più o meno lunghi, di astensione dall’obbligo di prestare la propria opera. La materia è regolamentata dalla legge e spesso è meglio definita dai Contratti collettivi nazionali, ambito in cui spesso non è facile muoversi, anche perché le cose cambiano da settore a settore.

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Partiamo dalla galassia dei congedi, assenze solitamente più lunghe dei permessi e più facili da ottenere delle aspettative di cui parleremo a pare. Tra i più noti c’è il congedo matrimoniale: la legge dà ai lavoratori dipendenti che si sposano la possibilità di fruire di un congedo retribuito di 15 giorni, spesso impiegati per il viaggio di nozze. Vale anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Piccola curiosità: qualora il lavoratore sia cittadino di uno Stato che ammette la poligamia, l’assegno è concesso per una sola volta, mentre vedovi o divorziati che si risposano possono fruirne nuovamente.

Ci sono poi i congedi per motivi di studio. La legge riconosce il diritto del lavoratore alla formazione “permanente”. I dipendenti sia pubblici che privati, con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere congedi per la formazione per un periodo non superiore a undici mesi (ma stavolta non retribuiti e non coperti da contribuzione). Si può usufruirne per completare il percorso scolastico, dalla scuola dell’obbligo fino alla laurea, o per partecipare ad attività formative autonomamente scelte e non collegate all’attività lavorativa. Il congedo va richiesto con un minimo di 30 giorni e il datore di lavoro può negarlo per esigenze di servizio ma per non più di sei mesi. Esistono poi anche permessi studio: 150 ore previste in tutti i Ccnl. Prevedono che tale diritto possa essere fruito dal 3 per cento del personale in servizio.

Un’altra branchia importante è legata ai congedi per l’assistenza a un parente disabile o portatore di handicap grave. I lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire di un congedo biennale straordinario per prestare assistenza a parenti stretti o coniugi che la commissione medica dell’Asl riconosce come affette da disabilità grave. Vale anche per i parenti o gli affini entro il terzo grado di parentela nel caso in cui questi ultimi non abbiano parenti più prossimi abili. È necessario il requisito della convivenza. Tale misura non compete ai lavoratori dei servizi domestici e familiari e ai lavoratori a domicilio. Durante il congedo si ha diritto a un’indennità, pari all’ultima retribuzione percepita (ma non oltre il limite di 36mile euro) e all’accredito dei contributi figurativi. La domanda deve essere inviata all’Inps in via telematica, direttamente dal sito (con le proprie credenziali), tramite call center o tramite patronato. Copia della domanda va data al datore di lavoro che deve verificarne la correttezza prima di accettarla.

Il congedo straordinario non va confuso con il congedo biennale per gravi motivi familiari. Sembrano simili ma non lo sono. Quest’ultimo, infatti, non è retribuito e può essere attivato per assistere parenti e affini entro il terzo grado portatori di handicap e non solo, stavolta anche non conviventi. I gravi motivi per cui può essere richiesto sono necessità familiari a seguito della morte di un parente stretto (ad esempio per prendersi cura di un figlio minore dopo la morte del coniuge), la necessità della presenza e dell’impegno del lavoratore per la cura e l’assistenza dei familiari (ad esempio nel caso di genitori anziani e malati). La legge prevede che possa essere chiesto anche per un grave disagio personale del lavoratore stesso, al di fuori della malattia (ad esempio in caso di separazione o divorzio). Il datore di lavoro deve dare la sua risposta entro dieci giorni e informare il lavoratore. Un eventuale diniego, anche parziale, dovrà essere motivato da argomenti relativi all’organizzazione del lavoro e la richiesta va comunque riesaminata dopo 20 giorni.
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