Gessi, chiesti tredici mesi di pena per il titolare dell’azienda Valli
L’accusa: «Non è isteria collettiva». La difesa: «Assoluzione»
Fabbrico «Sono stati ascoltati testimoni che hanno riferito di avere chiari disturbi olfattivi e agli occhi come, ad esempio, la lacrimazione. Non è una sorta di isteria collettiva che ha colpito gli abitanti di Fabbrico».
Parola del pubblico ministero Maria Rita Pantani, che rappresenta l’accusa nel processo sui gessi di defecazione, cinque anni dopo il sequestro nei capannoni della Righetta, dove ne erano stipate 15.000 tonnellate. Durante l’articolata requisitoria che ha preceduto la richiesta di pena nei confronti del referente dell’azienda Valli, Piergiorgio Penaccini, la pm ha indicato, punto per punto, con riferimenti normativi, come il Decreto legislativo 75 del 2006, come il limite per gli idrocarburi indicato in agricoltura «non si può applicare per i gessi di defecazione. Questo limite è superato per 10 campioni su 12, in alcuni casi è di tre volte più elevato». E annuncia più violazioni normative. Tanto che con un solo «scarico si supera l’apporto di azoto ammesso per un anno intero».
Pantani ha sottolineato più volte il principio di precauzione, secondo il quale il riutilizzo dei rifiuti non deve creare danni all’ambiente, ma, anzi, si devono rispettare i limiti, appunto, del decreto legislativo del 2006.
«Si è immesso sul mercato un prodotto la cui commercializzazione sarebbe stata vietata – continua il pubblico ministero –. Ed è possibile fare alcune considerazioni di carattere economico: la Valli pur di disfarsi di un prodotto non appetibile per il mercato, paga».
Vendendo i gessi a prezzo congruo, poi, la Valli avrebbe potuto «diminuire i costi delle municipalizzate consentendo loro, di conseguenza, di ridurre le tariffe applicate ai contribuenti».
La richiesta di pena è stata: un anno di reclusione, senza attenuanti generiche per il capo A, che indica come ipotesi di reato a carico dell’amministratore unico di aver gestito un deposito di gessi da defecazione, contenenti sostanze in “concentrazioni superiori ai limiti di legge” e “dannosi per il terreno, le colture, gli animali e l’uomo e in assenza della prescritta autorizzazione parte dei quali commercializzava e smaltiva nei terreni di via Bonifica”.
Per il capo B la pm ha chiesto un mese di arresto: per aver, cioè, effettuato “movimentazione e smaltimento, mediante spandimento su terreni a uso esclusivamente agricolo” di questi rifiuti.
Altrettanto articolata la l’argomentazione della difesa, durata ore, in cui gli avvocati Fulvio Orlando e Fulvio Simoni hanno chiesto l’assoluzione e contestato, punto per punto, la tesi dell’accusa. I legali hanno definito contraddittori alcuni punti della requisitoria e una «congettura ideologica». E a più riprese è stato ripetuto che si è «avuta la prova che le sostanze cui fa riferimento l’imputazione in realtà non comportino alcun pericolo per l’ambiente e la salute umana».
Presente al processo l’avvocato di parte civile, il Comune di Fabbrico, rappresentato dall’avvocato Andrea Aguzzoli che ha rilevato l’importanza del caso per la salute pubblica. «Non è stata una paranoia dei cittadini – afferma il legale –. Sono avvenuti fatti straordinari mai accaduti prima, che abbiamo ascoltato da chi ha sopportato disturbi».
Il giudice ha rinviato per repliche al 27 gennaio.
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