Gazzetta di Reggio

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Il viaggio salta a causa del Covid: vincono la causa contro Ryanair

Ambra Prati
Il viaggio salta a causa del Covid: vincono la causa contro Ryanair

Due giovani fidanzati hanno rifiutato il voucher e ottenuto il rimborso

22 marzo 2024
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Reggio Emilia Quanti di noi, dopo aver rinunciato a un volo Ryanair, si sono visti restituire un voucher per un altro volo, in nome della clausola in materia di rimborsi? Sappiate che quella clausola è «abusiva e vessatoria»: lo ha stabilito il giudice di pace Stefano Moretti di Reggio Emilia, che ha dato ragione a due giovani fidanzati reggiani condannando la compagnia aerea low cost più famosa d’Europa a rimborsare non solo il prezzo del biglietto, ma pure gli interessi e le spese processuali.

Ai due reggiani – novelli Davide contro Golia – è arrivato un bonifico da 1.240 euro, a fronte di una spesa di 455 euro. La vicenda risale al 12 dicembre 2019 quando i fidanzati ventenni, all’epoca studenti, hanno prenotato per il luglio successivo due biglietti (andata a ritorno) per Gran Canaria dall’aeroporto di Bologna. Le tempistiche sono importanti perché nessuno avrebbe potuto immaginare che, nel gennaio-febbraio 2020, sarebbe scoppiato il Covid: l’Italia entra in lockdown ai primi di marzo. I fidanzati aspettano ma, di fronte alle notizie sempre più allarmanti sulla diffusione della pandemia, il 5 giugno 2020 comunicano la volontà di rinunciare al volo perché «non sussistono le condizioni per intraprendere un viaggio in totale sicurezza e tranquillità, considerate le numerose restrizioni del governo spagnolo nei confronti dei turisti italiani»: e avanzano domanda di rimborso, non accettando il voucher (da utilizzare con la stessa compagnia) offerto da Ryanair. A questo punto i fidanzati si affidano all’avvocato Valter Pompeo Azzolini, cofondatore dello studio Bucchi-Azzolini, che dopo aver tentato invano le procedure stragiudiziali di mediazione e di conciliazione intenta una causa civile contro il legale rappresentante di Ryan Air Ltd (con sede in Irlanda), che si affida a ben tre avvocati per resistere in giudizio.

Il legale della compagnia ha invocato in proprio favore l’articolo 10.1 delle condizioni generali del contratto e le relative restrizioni, adducendo che le uniche eccezioni ammesse per ottenere il rimborso fanno riferimento (oltre alla morte di una familiare che non viaggia e alla malattia grave del passeggero) «all’impossibilità sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà del passeggero». L’avvocato Azzolini – oltre ad allegare agli atti i report dell’Oms, i documenti di monitoraggio del Ministero della Salute, gli articoli giornalistici dei quotidiani nazionali italiani e spagnoli che riferivano dell’aumento esponenziale di casi Covid – ha fatto leva proprio sull’impossibilità sopravvenuta: l’articolo 945 del Codice della Navigazione stabilisce che «se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo del biglietto già pagato». Contravvenire a questo principio di risoluzione, a norma della disciplina della tutela del consumatore, è vessatorio. Il giudice ha accolto in toto questa tesi. Ryanair ha perso e ha dovuto rimborsare quasi il triplo del costo del biglietto.

«Quella somma, seppur modesta, per i ventenni rappresentava il frutto dei loro piccoli risparmi – ha commentato l’avvocato Azzolini – I miei assistiti sono stati molto soddisfatti dell’esito positivo della causa. Oggi lavorano e sono ancora fidanzati. Hanno espresso l’intenzione di investire il rimborso in un altro viaggio». l