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Sogni la pensione anticipata? C’è quota 103 in forma flessibile

Leonardo Monselesan
Sogni la pensione anticipata? C’è quota 103 in forma flessibile

Il calcolo d’ora in avanti avverrà sempre con il sistema contributivo: ecco hi ne ha diritto e come cambiano le regole nel 2024 e il trattamento minimo

03 aprile 2024
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Con la circolare 39/2024, l’Inps ha chiarito ufficialmente le modifiche apportate quest’anno alla pensione anticipata flessibile, nota come Quota 103. All’interno della comunicazione, tra le varie novità, spicca la nuova modalità di calcolo della pensione, che da ora in avanti avverrà unicamente con il sistema contributivo. Questo, però, non è valido per coloro che avessero già maturato i requisiti per questa forma di pensionamento nel corso del 2023, a cui si continuerà ad applicare la normativa vigente lo scorso anno, che prevedeva il calcolo misto, cioè con una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota calcolata con il sistema contributivo. Con il passaggio da un sistema di calcolo misto a quello puramente contributivo, Quota 103 perde quindi inevitabilmente di appetibilità.

L’altro grande deterrente per coloro che vogliono optare per questa forma di pensionamento potrebbe essere il tetto applicato all’importo mensile della pensione fino al raggiungimento dell’età anagrafica per il pensionamento per vecchiaia, cioè fino ai 67 anni. Nel 2024 questo limite è infatti stato ridotto da cinque volte il trattamento pensionistico minimo a quattro volte tale importo. Se, quindi, lo scorso anno il trattamento minimo era di 563, 64 euro lordi al mese, e di conseguenza il valore massimo di Quota 103 era di 2.818,20 euro lordi al mese, quest’anno, con un trattamento minimo rivalutato a 598,61 euro lordi al mese, il limite massimo sarà di 2.394,44 euro lordi al mese. Non cambiano invece i requisiti di accesso alla prestazione, che restano fissati a un minimo di 62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva. Possono accedere a questo trattamento gli iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) e alle forme previdenziali esclusive e sostitutive gestite dall’Inps, nonché gli iscritti alla Gestione Separata. Il requisito di anzianità contributiva deve pertanto essere stato maturato all’interno di tali gestioni.

Alcune di esse potrebbero inoltre richiedere che il pensionato annoveri almeno 35 anni di contributi versati al netto di periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. Anche i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo, se hanno un inquadramento nel gruppo A, possono accedere a Quota 103 secondo le disposizioni dell’articolo 66, comma 17, lettera c, del decreto-legge 73/2021. È invece escluso da questa forma di pensionamento il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza. Cambiano anche i tempi di decorrenza del pensionamento, che nel 2024 passano a sette mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori autonomi e per i dipendenti del settore privato, mentre per i dipendenti pubblici vi è una decorrenza di nove mesi. Trascorso il tempo di decorrenza, se il lavoratore risulta iscritto alla gestione esclusiva dell’AGO, la prima data utile per la liquidazione della pensione sarà il primo giorno dopo l’apertura della finestra (quindi rispettivamente 2 agosto per i dipendenti privati e 2 ottobre per quelli pubblici).

Se invece il lavoratore è iscritto a una gestione diversa, allora la prima data utile è il primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra (rispettivamente 1° settembre e 1° novembre). Per il comparto scuola e AFAM, invece, se si maturano i requisiti nel corso del 2024 e si è presentata domanda entro il 28 febbraio, si può fare domanda per Quota 103 con decorrenza al 1° settembre, o 1° novembre per gli AFAM. Restano invece identiche sia le modalità di presentazione della domanda che l’incumulabilità, fino al raggiungimento dei 67 anni di età, del trattamento con qualsiasi forma di reddito da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del lavoro autonomo occasionale, per il quale è previsto un limite annuo di 5.000 euro. Superato tale limite, non solo si perde il diritto alla pensione per il resto dell’anno in corso, ma sarà anche necessario restituire quanto ricevuto nei mesi precedenti. l © RIPRODUZIONE RISERVATA