Pensioni: a chi non spetta l’aumento di dicembre
Ci sono una serie di assegni che non vantano il diritto dell’incremento
L’importo aggiuntivo non spetta ai titolari di prestazioni non qualificate come pensioni, come pensioni per invalidità civile per sordomuti; pensioni sociali; assegni sociali; rendite facoltative di vecchiaia o invalidità; pensioni di vecchiaia o invalidità della mutualità a favore delle casalinghe; assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle banche ordinarie; assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti ETI; indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale; pensioni del personale a rapporto d’impiego per assicurati o ex dipendenti Sportass; assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti dalle imprese del credito ordinario o cooperativo; assegno di esodo art. 4, legge 92/2012 finalizzato a pensione di vecchiaia o anticipata L. 205/2017; Ape Sociale; assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti dalle imprese di assicurazione finalizzato a pensione di vecchiaia o anticipata; assegno di esodo art. 4, legge 92/2012 finalizzato a pensione di vecchiaia o anticipata; indennità espansione art. 41, comma 5bis dlgs 148/2015.
Non spetta inoltre ai titolari di pensioni di vecchiaia liquidate in regime di cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote; pensioni supplementari; pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione; pensioni con sostituzione Stato o rivalsa enti locali.