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Bonus per lavorare in smart working nei comuni montani: ecco come funziona

Bonus per lavorare in smart working nei comuni montani: ecco come funziona

Con la nuova Legge 131/2025, è un’opportunità nei centri con meno di 5mila abitanti

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Lavorare da remoto con vista sulle Alpi o sugli Appennini non è più solo un sogno per amanti della natura e della tranquillità. Con la nuova Legge 131/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 20 settembre, lo smart working nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti diventa una concreta opportunità, sostenuta da un esonero contributivo per le imprese che assumono o mantengono lavoratori in modalità agile. La misura, contenuta all’articolo 26 della legge, punta a rilanciare i territori montani, contrastando lo spopolamento e incentivando l’insediamento di giovani lavoratori. Il cuore dell’intervento è un bonus contributivo che premia i datori di lavoro che adottano lo smart working come modalità ordinaria di lavoro per dipendenti under 41 che si trasferiscono stabilmente in un comune montano.

Come funziona
Nel dettaglio, l’esonero riguarda i contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro (sono esclusi i premi INAIL) e sarà attivo dal 2026 al 2030. Le percentuali di sgravio variano nel tempo: - 100% nel 2026 e 2027, fino a un massimo di 8. 000 euro annui per ciascun lavoratore; - 50% nel 2028 e 2029, fino a 4. 000 euro annui; - 20% nel 2030, con un tetto di 1. 600 euro annui. L’agevolazione è mensilmente riparametrata e non incide sul calcolo della pensione, poiché l’aliquota di computo resta invariata. Per accedere allo sgravio, il lavoratore deve: essere assunto a tempo indeterminato; avere meno di 41 anni al 20 settembre 2025; trasferire residenza e domicilio da un comune non montano a uno montano con meno di 5. 000 abitanti; svolgere stabilmente l’attività in smart working, secondo quanto previsto dalla legge 81/2017. Il datore di lavoro, invece, deve adottare il lavoro agile come modalità ordinaria di prestazione lavorativa. L’esonero contributivo sarà concesso nel rispetto del regime “de minimis” e nei limiti delle risorse stanziate: 18, 5 milioni di euro per il 2026; 21, 8 milioni per il 2027; 12, 5 milioni per il 2028; 10, 9 milioni per il 2029; 5, 4 milioni per il 2030. La misura non è cumulabile con altri sgravi già previsti per territori montani particolarmente svantaggiati o per le zone agricole svantaggiate, ma è compatibile con altri incentivi della stessa legge, come il credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili da adibire ad abitazione principale nei comuni montani. Occasione Il decreto attuativo, atteso entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, definirà i criteri operativi e i meccanismi di monitoraggio. Intanto, la misura rappresenta una svolta concreta per il ripopolamento delle aree montane, offrendo un vantaggio competitivo alle imprese e una nuova qualità della vita ai lavoratori.l