Riceve 50mila euro tramite bonifico per errore, ma non li restituisce. Prosciolto perché il reato è stato depenalizzato
Reggio Emilia: alla sbarra il titolare di un’azienda che in primo grado era stato condannato. In appello ribaltato il giudizio
Reggio Emilia Non aver restituito quei 50mila euro, ricevuti attraverso un bonifico fatto per sbaglio da un’azienda, non costituisce un’appropriazione indebita bensì un’appropriazione di cose smarrite o avute per errore: un reato che non esiste più, è stato depenalizzato. Perciò un 60enne reggiano, titolare della società che ha ricevuto la somma, è stato prosciolto dalla Quarta Sezione della Corte d’appello di Bologna.
La vicenda risale al 2013, quando la società nostrana che commercia in acque minerali ha ricevuto un bonifico bancario da una ditta di Novara: le due aziende si conoscevano perché avevano rapporti commerciali per altri motivi, perciò lo sbaglio passa inosservato. Solo in un secondo tempo l’azienda ordinante, che ha disposto il bonifico, si è resa conto che il trasferimento di denaro era avvenuto al mittente sbagliato; spiegando di aver commesso un errore nell’inviare quella cifra, che doveva essere versata a un altro fornitore, la ditta lombarda ha quindi sollecitato l’imprenditore reggiano a ridare indietro i 50mila euro. Nonostante i ripetuti solleciti, però, la restituzione non è mai avvenuta: perciò il mittente ha denunciato il beneficiario e ha trascinato il titolare in tribunale per appropriazione indebita.
Il processo di primo grado si è concluso a Reggio Emilia nel 2019 con la condanna del sessantenne; pena sospesa, ma con l’ordine di versare alla società costituitasi parte civile una provvisionale, immediatamente esecutiva, di circa 50mila euro, cioè pari all’oggetto del contendere. L’imprenditore ha impugnato la sentenza e pochi giorni fa, a Bologna, l’avvocato Matteo Bolsi (studio Cataliotti) ha sostenuto che la mera restituzione di un bonifico ricevuto per errore non dev’essere qualificato come appropriazione indebita, bensì rientra nell’articolo 647 del Codice Penale, che recita così: «È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 a 309 euro: chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria; chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo; chiunque si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa, la pena è la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 309 euro». O meglio: così recitava l’articolo, che è stato abrogato il 15 gennaio 2016, tre anni dopo la querelle in questione. La difesa ha citato anche i precedenti di giurisprudenza, in particolare una sentenza della Cassazione del 2019.
Il giudice Mirko Margiocco ha accolto in toto la tesi difensiva, capovolgendo il verdetto di primo grado: il 60enne è stato prosciolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. «Un interessante caso di diritto – dichiara l’avvocato Bolsi –. Siamo soddisfatti, si è arrivati alla stessa conclusione alla quale doveva pervenire il giudice di prime cure. Eravamo convinti delle nostre ragioni. La Corte d’Appello ha esaminato gli atti e ha concordato con la giurisprudenza di legittimità». l © RIPRODUZIONE RISERVATA
