Saman, il rinvio a sorpresa della sentenza e perché sarà cruciale cosa la Cassazione deciderà sui fattori culturali
La Corte si pronuncerà il 15 luglio. Intanto la procura generale chiede conferma delle condanne e sull’aggravante dei motivi abietti è netta: «Ci sono diritti inviolabili della persona»
Roma Per mettere un punto alla vicenda giudiziaria per il femminicidio di Saman Abbas bisogna aspettare ancora. La sentenza di Cassazione, dopo un’udienza di cinque ore, ieri è stata rinviata al 15 luglio. Un caso complesso che richiede tempo secondo la prima sezione penale presieduta dalla giudice Monica Boni. Una decisione che ha sorpreso tra gli avvocati e che a questo punto carica ancora più di attesa il verdetto. Sul tavolo ci sono i cinque ricorsi dei cinque gli imputati, attualmente tutti in carcere: i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen così come i cugini Noman Ul Haq e Ikdram Ijaz condannati all’ergastolo, lo zio Danish Hasnain a 22 anni.
A chiedere conferma di quella sentenza e a ribadire perché Saman è stata uccisa è stata l’intensa requisitoria del procuratore generale Marco Dall’Olio. «Non è stato un delitto d’impeto, ma una decisione precedente subordinata a una condizione che doveva verificarsi». Ovvero che Saman non se ne andasse di nuovo. Invece, lei era determinata ad allontanarsi. La responsabilità del delitto per l’accusa non può «frazionarsi tra i cinque», ma è da imputare all’intero complesso famigliare. «Se non vi piace la parola clan lo chiamiamo in una altro modo» ha detto, ribadendo la responsabilità di tutti i famigliari finiti alla sbarra. «Saman doveva essere punita, non poteva decidere da sola della sua vita, sarebbe stato disonorevole» ha accusato il procuratore generale, che ha definito il delitto «agghiacciante».
Cruciale sarà, poi, vedere quale pronunciamento darà la Cassazione dell’aggravante dei motivi abietti, riconosciuta in Appello, ma non nel primo grado. E in ballo c’è la questione della provenienza culturale degli imputati. Ma sul punto il procuratore generale è stato netto: «Ci sono diritti inviolabili della persona, a partire da quelli riconosciuti dalla Costituzione, che nel nostro ordinamento rappresentano uno sbarramento invalicabile. Nessun rispetto può esserci per tradizioni, che siano casalinghe o straniere». E ha parlato dunque di un movente radicato in «una visione antistorica dell’amore». «Lo abbiamo conosciuto anche noi, incontrato tante volte nel nostro percorso di crescita civile». Ma lo abbiamo raggiunto e superato. «Saman voleva semplicemente vivere liberamente la propria vita, compiere le proprie scelte da maggiorenne. Invece, per questo è stata punita, ma non con ad esempio la decisione di non mantenerla più , ma con la perdita della sua giovanissima vita. La sua uccisione è l’espressione di un patologico rapporto di possesso parentale, una pervasività che suscita ripugnanza - ha sottolineato -. Il richiamo a fattori culturali non può screditare, attenuare o ridurre le responsabilità. Il diritto alla vita rappresenta uno sbarramento invalicabile». E lo ha sottolineato lungamente che «il fattore culturale e il retaggio dell’imputato non potevano escludere il carattere abietto del movente». Il procuratore poi si è soffermato sulle responsabilità dei singoli imputati, sul ruolo avuto nella realizzazione del delitto. Riconoscendo più «delicata» la posizione dei cugini in quanto assolti in primo grado, ma ricordando che nella mistura di dna di Saman sulla giacca di Danish usata la notte del delitto ci fossero tracce del profuma di Ikram. E i rilievi sulle pale trovate dove abitavano e la compatibilità con quelle usate per scavare la fossa in cui la 18enne è stata sepolta.l © RIPRODUZIONE RISERVATA
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