Lavoratrici non vaccinate furono sospese: l’Ausl dovrà pagare le retribuzioni
La replica dell’Azienda sanitaria: «Non si esclude il ricorso in Cassazione»
Reggio Emilia Furono sospese, ai tempi del Covid, per periodi variabili di alcuni mesi, perché non si vaccinarono. Ora l’Ausl dovrà rimborsare le retribuzioni riferite a quei mesi, come stabilito dalla Corte d’Appello.
Il caso risale ai tempi del Coronavirus. Sette dipendenti decisero di non vaccinarsi e l’azienda sanitaria decise di sospenderle. Si tratta di lavoratrici amministrative, che non operano all’interno di un locale “autorizzato 8 ter” come si dice in gergo. In altre parole, lavorano in un ambiente dove non vengono effettuate prestazioni sanitarie o sociosanitarie, come previsto dall’articolo 4 ter del decreto legge 44 del 2021.
«L’Ausl ha sempre interpretato in modo estensivo la norma – spiega l’avvocato Paola Soragni, che assiste le dipendenti –. Ovvero, l’azienda sanitaria ha sempre inteso che, lavorando nel contesto di un ambiente sanitario, il decreto legge 44 del 2021 dovesse estendersi anche a queste dipendenti amministrative e che, pertanto, fossero tenute a vaccinarsi».
Il giudice del lavoro di Reggio, Silvia Cavallari, «le aveva condannate – aggiunge l’avvocato Soragni – mantenendo quindi valida la loro sospensione, affermando che la norma del vaccino valesse per tutta la struttura sanitaria».
Le dipendenti, tranne una, hanno fatto ricorso alla Corte d’appello di Bologna.
Nel frattempo, la stessa Corte aveva già emesso una sentenza su un caso analogo, sfavorevole a chi ha deciso di non vaccinarsi, impugnata in Cassazione su un caso di Cesena. La Suprema Corte ha ribaltato il giudizio di appello e la Corte bolognese aveva dovuto conformarsi accogliendo il principio della Cassazione per cui era escluso «dall’obbligo vaccinale il personale amministrativo che ricopriva una qualifica diversa dall’operatore sanitario ed era chiamato a svolgere la propria attività in luoghi non destinati alle prestazioni sanitarie e socio sanitarie».
«La Corte d’appello aveva già accolto anche la nostra domanda – aggiunge Soragni –. L’Ausl dovrà quindi risarcire le buste paga nella loro totalità del periodo di sospensione. Questa sentenza mi rende contenta perché era una ingiustizia palese quella praticata verso le addette, dall’altro so che tante persone si sono sottoposte a obbligo vaccinale pur non volendo farlo per necessità lavorative. Spero che alcune di loro siano ancora nei tempi per fare ricorso».
La direzione dell’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia, sulla sentenza del Tribunale di Bologna che dichiara illegittimi i provvedimenti di sospensione per le dipendenti che si erano rifiutate di vaccinarsi contro il Covid, «si riserva un commento definitivo non appena saranno pubblicate le motivazioni della sentenza, avendo a oggi a disposizione solo il dispositivo. Fino a oggi tutti i ricorsi presentati contro le sospensioni dei dipendenti che avevano rifiutato l’obbligo vaccinale erano stati rigettati. Si ricorda che l’obbligo vaccinale era stato disposto non solo per il personale sanitario ma anche per tutte gli altri professionisti che lavoravano all’interno di strutture aventi autorizzazione sanitaria. Una volta lette le motivazioni non si esclude pertanto il ricorso in Cassazione».
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Gazzetta di Reggio per le tue notizie su Google
