Uccise l’ex compagna con 56 coltellate, negata la giustizia riparativa ad Adil Harrati
L’operaio edile ha vissuto per molti anni a Canossa. Il femminicidio è avvenuto a Roma, il 4 settembre 2023
Canossa La Cassazione ha confermato l’ergastolo per il 46enne Adil Harrati, condannato in via definitiva per il femminicidio dell’ex fidanzata Rossella Nappini, uccisa con 56 coltellate. Il caso tocca anche il Reggiano, dal momento che Harrati ha vissuto per diversi anni a Canossa, dove faceva l’operaio edile e ha ancora parenti qui.
Il femminicidio si è consumato a Roma, il 4 settembre 2023. Rossella Nappini era un’infermiera del San Filippo Neri. Fu uccisa con 56 coltellate nell’androne del suo palazzo, nella Capitale. Rossella si era separata dall’ex marito e aveva conosciuto Harrati, con il quale aveva intrapreso una relazione. Tra i due si era parlato anche di matrimonio, ma Rossella decise di troncare la relazione, perché aveva notato diversi aspetti che non la convincevano del comportamento di Harrati. Quest’ultimo non si rassegnava alla fine del rapporto e continuava a presentarsi sotto casa di lei, a chiamarla a tutte le ore per vedersi. Lei aveva rifiutato, anche nello stesso giorno del femminicidio.
La Suprema Corte, nelle motivazioni della sentenza uscite nei giorni scorsi, esclude l’accesso alla giustizia riparativa per Harrati. Secondo la Cassazione, questo percorso non avrebbe alcuna utilità. Viene confermata, inoltre, l’aggravante della crudeltà, contestata nel ricorso presentato dall’avvocato difensore Angelo Russo. Per quanto riguarda la giustizia riparativa, si tratta di un percorso «parallelo, autonomo e volontario», che si affianca alla pena tradizionale. Si basa, poi, «sul consenso, sulla partecipazione attiva e sull’intervento di un terzo imparziale». Nel caso del 46enne condannato per il femminicidio di Rossella Nappini questo, per la Corte, non sarebbe stato utile. «Le ragioni del diniego all’accesso ai programmi di giustizia riparativa nella vicenda in esame, anche al di là della questione della mancata istituzione dei Centri di giustizia riparativa, sono state ancorate all’assenza del requisito dell’utilità del programma», come si legge a pagina 12 della sentenza.
La difesa
«È una decisione che contrasta con quanto statuito in una recente sentenza dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato che la giustizia riparativa si configura come strumento idoneo ad attuare o a integrare le funzioni costituzionali della pena, e consente di promuovere, attraverso il dialogo e la responsabilizzazione delle persone a vario titolo coinvolte nella realizzazione di un reato o da esso segnate, una giustizia che non rinuncia alla legalità, ma la rafforza, ricostruendo legami e promuovendo la pacificazione sociale - replica l’avvocato difensore, Angelo Russo -. Bisogna ricordare che l’accesso alla giustizia riparativa è previsto per ogni fattispecie di reato, anche per le più gravi, e in ogni fase del procedimento, e che ha lo scopo di consentire alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato. Rigettare la richiesta presentata da Harrati per ipotetiche ragioni di opportunità, determina, a mio parere, pare un’inaccettabile contrazione dei diritti dell’imputato riconosciuti, come visto, anche a livello costituzionale». l
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