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Il caso

Slot vicino alle scuole: il Tar respinge il ricorso, stangata da 45mila euro al Bar Gavassa

Alice Tintorri
Slot vicino alle scuole: il Tar respinge il ricorso, stangata da 45mila euro al Bar Gavassa

Reggio Emilia, niente deroghe per il locale di via Vertoiba: le cinque macchine da gioco erano nuove e posizionate a meno di 500 metri dal plesso scolastico e dal maneggio

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Reggio Emilia La sentenza del Tar è arrivata: lì le slot machine non possono starci. Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato dal titolare del bar Gavassa di via Vertoiba, contro i provvedimenti comunali che avevano disposto lo stop a cinque macchine da gioco, installate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili. Sono confermate, dunque, le sanzioni: 45mila euro, 9mila euro per ciascun apparecchio.

Come riporta Agipronews, per i giudici le contestazioni sono fondate: le cinque slot erano nuove e diverse da quelle precedentemente presenti nel locale, rappresentando per questo una nuova installazione vietata dalla normativa regionale contro la ludopatìa. Nel 2017, la giunta comunale aveva approvato con una delibera un documento di mappatura dei luoghi sensibili, con un elenco dei locali che si trovano ad una distanza inferiore a 500 metri. Tra questi, già allora, compariva il bar di via Veroiba 43, a poca distanza dal maneggio Srat, in via Vertoiba 7 e soprattutto dalla scuola primaria Gavassa, in via degli Azzarri 7. Per luoghi sensibili, infatti, s’intendono spazi scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, luoghi di aggregazione giovanile e simili.

La vicenda, quindi, non nasce oggi. Risale anzi al gennaio 2024, quando la polizia locale aveva accertato la presenza di cinque apparecchi Awp al bar Gavassa, disponendo l’apposizione dei sigilli e le relative sanzioni. Gli apparecchi in questione erano stati collegati il 29 settembre 2023 alla rete telematica di un nuovo concessionario, in sostituzione del precedente. Il titolare aveva impugnato i provvedimenti sostenendo che non si trattasse di una nuova installazione. Il contratto con il primo concessionario, infatti, risaliva al 3 luglio 2014, prima dell’entrata in vigore delle restrizioni regionali. Dopo essere subentrato nella gestione dell’attività, il proprietario aveva scelto di cambiare concessionario, ma sulla base di un accordo già esistente. Ecco che si arriva quindi alla contestazione presentata al Comune: concessionario nuovo, accordo vecchio. Il ricorso metteva inoltre in discussione l’interpretazione della normativa regionale. Il titolare aveva sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni che limitano il rinnovo e la sostituzione dei contratti relativi agli apparecchi da gioco.

La decisione del Tar si fonda soprattutto sull’identità degli apparecchi. Secondo i giudici, i cinque dispositivi contestati erano «nuovi e diversi rispetto a quelli precedentemente installati», come dimostrato dai differenti numeri identificativi. Per questo motivo, non era necessario stabilire se il cambio di concessionario o il collegamento a una nuova rete telematica costituissero, di per sé, una nuova installazione: il caso rientrava direttamente nell’ipotesi prevista dalla legge regionale. La disciplina equipara a nuova installazione il rinnovo del contratto con il concessionario e la stipula di un nuovo accordo, in caso di cessazione del precedente rapporto. Il Tar ha infine giudicato infondate le contestazioni relative al subentro nei contratti e ai dubbi di costituzionalità, ritenendole non decisive. Confermati quindi lo stop alle cinque slot e le sanzioni per 45mila euro complessivi.

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